Secondo il tribunale di Firenze le parti devono necessariamente essere presenti al primo incontro.
Questo Organismo, nelle more di ulteriore giurisprudenza o chiarimenti ministeriali, in alternativa alla presenza delle parti, accetta la presenza di un procuratore speciale ovvero di delegato il quale però, a differenza del primo, non potrà sottoscrivere verbale positivo di accordo.
