Avvia una mediazione
Compila e sottoscrivi la domanda di Mediazione
Se intendi avviare una mediazione:
- Compila il form online, registrandoti nell’area riservata
Oppure
- Scarica il modulo PDF editabile e compilalo in tutte le sue parti;
- Trasmettilo all’Organismo, allegando copia del versamento delle spese di avvio, secondo quanto disposto dall’art. 28 del Decreto n. 150 del 24.10.2023, sul conto corrente intestato a “ARBITRATO E CONCILIAZIONI MARSALA” presso l’IBAN IT 56 U 01030 25900 000000796936 (Monte dei Paschi di Siena) in una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo acm2011@legalmail.it
- tramite mail all’indirizzo segreteriaacm@gmail.it
- per posta raccomandata A.R. all’indirizzo dell’Organismo di Conciliazione ACM S.r.l., Corso A. Gramsci n°70 B – Marsala
- depositando la domanda di mediazione presso la sede legale dell’Organismo o presso una delle sedi accreditate, provvedendo al versamento delle spese di avvio tramite POS o in contanti
Al ricevimento, la Segreteria Ti comunicherà all’indirizzo indicato in istanza la presa in carico della pratica, nonché la data del primo incontro e il nominativo del Mediatore designati dal Responsabile dell’Organismo e provvederà a invitare tutte le parti al primo incontro di Mediazione, a mezzo raccomandata AR o PEC.
Il primo incontro verrà fissato tra il 20 e 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Al primo incontro di Mediazione le parti entrano effettivamente in mediazione con l’obiettivo di giungere alla Conciliazione: ACM, come da norme ministeriali, assicura la durata di almeno due ore del I° incontro, che può essere prolungato nella medesima giornata, previo accordo con la Segreteria.-
Qualora il primo incontro si concluda senza la conciliazione e le Parti decidano di proseguire, la mediazione viene rinviata ad altra data con la fissazione di uno o più incontri successivi di diversa durata, concordati nel rispetto delle necessità e della disponibilità dei partecipanti.
In caso di prosecuzione oltre il primo incontro dovranno essere versate dalle Parti le ulteriori spese di mediazione secondo quanto disposto dagli art. 30 e segg. del Decreto n. 150 del 24.10.2023 in base al valore della controversia.
Nelle mediazioni obbligatorie ed in quelle demandate dal Giudice è necessario che le Parti si facciano assistere da un Avvocato e l’eventuale verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo al pari di una sentenza; nelle mediazioni volontarie, invece, le Parti possono partecipare da sole e l’eventuale verbale di conciliazione dovrà essere omologato dal Tribunale ai fini dell’eventuale esecuzione.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima di tre mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa: tale termine non è soggetto a sospensione feriale e può essere derogato con accordo scritto delle parti da far pervenire all’Organismo prima della scadenza del termine.
Le parti, nel caso in cui sia già pendente giudizio, devono comunicare la proroga al Giudice.