Provvedimento del Tribunale di Firenze del 19.03.2014

Secondo il tribunale di Firenze le parti devono necessariamente essere presenti al primo incontro.
Questo Organismo, nelle more di ulteriore giurisprudenza o chiarimenti ministeriali, in alternativa alla presenza delle parti, accetta la presenza di un procuratore speciale ovvero di delegato il quale però, a differenza del primo, non potrà sottoscrivere verbale positivo di accordo.

Sentenza Firenze

Il verbale di accordo, omologato dal giudice, è titolo per iscrizione di ipoteca.

Ai sensi dell’art. 12, comma II, del d.lgs. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. É il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale

ACM Organismo di conciliazione – Marsala –    11/10/2012

Mediazione delegata: le conseguenze della mancata partecipazione

Tribunale Roma, sez. distaccata Ostia, sentenza, 5 luglio 2012 

La mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.

ACM Organismo di conciliazione -Marsala- 04/10/2012