Tribunale Roma, sez. distaccata Ostia, sentenza, 5 luglio 2012
La mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.
ACM Organismo di conciliazione -Marsala- 04/10/2012