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Crediti di imposta della nuova mediazione: il decreto c’è.

Scaduto il termine del 30 giugno 2023 e superata, sia pure con qualche difficoltà, la fase intermedia di avvio, la “nuova” mediazione, ancora regolata dal D. Lgs. n. 28/ 2010, ma nel nuovo testo oggi vigente come ridisegnato dalla “Riforma Cartabia”, è entrata ormai pienamente in vigore.

Su un orizzonte più ampio di materie coperte dalla condizione di procedibilità (art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 28/ 2010), è scomparsa la fase preliminare del modello “opt- out” (e cioè la possibilità di decidere se avviare o meno la procedura vera e propria) e si entra sempre direttamente nel vivo della procedura: “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse …” (art. 8, D. Lgs. n. 28/ 2010).

Ma le novità non si fermano qui

La riforma, infatti, badando al concreto interesse dell’ordinamento e dell’utenza alla ricerca di una soluzione rapida, economica e rispettosa della legge del contenzioso civile e commerciale, fa leva altresì su un notevole potenziamento degli incentivi fiscali.

In primis, con l’esenzione dell’accordo dall’imposta di registro entro il raddoppiato limite di valore di €. 100.000,00 (art. 17, co. 2, D. Lgs. n. 28/ 2010) e con un più ampio ed efficiente sistema di recupero delle spese attraverso i crediti di imposta.

Ed infatti, secondo il disposto dell’art. 20, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 28/ 2010, quando la mediazione ha esito positivo e si raggiunge l’accordo la parte ha diritto a vedersi riconoscere, in aggiunta alla suddetta esenzione dall’imposta di registro:

a) un credito di imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di €. 600,00;

b) un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione anch’esso fino a concorrenza di €. 600,00.

Tali crediti sono utilizzabili nel limite annuo di €. 2.400,00 per le persone fisiche e di €. 24.000,00 per le persone giuridiche.

Inoltre, se l’accordo è raggiunto in pendenza del giudizio e ne causa l’estinzione, alla parte è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato fino a concorrenza di €. 518,00 (art. 20, co. 3, cit.).

 E nel denegato caso di insuccesso della procedura i crediti di imposta non scompaiono, ma sono ridotti della metà (art. 20, co. 2, cit.).

In questo nuovo quadro, il legislatore pare aver fatto tesoro dell’esperienza degli anni precedenti, alla luce della quale è risultato assai difficile, se non impossibile, recuperare davvero il credito di imposta per l’asserita mancanza di norme regolamentari attuative.

Per garantire l’effettiva fruizione del beneficio, si è così espressamente prevista (art. 20, co. 5) l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire “le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati”.

Il decreto

Orbene, questa volta il decreto c’è: si tratta del Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023.

Il decreto, individuati l’oggetto (oltre agli incentivi per le parti della mediazione si regolano le procedure per gli organismi, per la negoziazione assistita e per l’arbitrato) e le necessarie definizioni (artt. 1 e 2), dispone in via generale che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta sia presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS (art. 3, co. 1) ed entro il giorno 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione (art. 3, co. 5).

Gli artt. 4, 5 e 6 disciplinano, a loro volta, il contenuto delle diverse tipologie della domanda della parte a seconda delle varie fattispecie: accordo/ non accordo; recupero indennità/ compensi dell’avvocato/ contributo unificato etc..

Accanto agli ovvi dati identificativi del beneficiario, dell’organismo, della procedura, dell’accordo, del valore etc. è richiesta a fini statistici anche l’indicazione della materia trattata e ciò per il monitoraggio quinquennale di cui all’art 42 del d. lgs. n. 149/ 2022.

Il Ministero, effettuate le dovute verifiche, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio ed i relativi importi riconosciuti (art. 14, co. 1) e comunicherà al beneficiario, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, l’importo del credito spettante, utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (art. 12, DM 01.08.2023).

La riforma, rara avis per questo tipo di interventi normativi, non è a costo zero, ma ne viene valutato previamente l’onere finanziario e si individuano le risorse per farvi fronte.

Si legge, infatti, all’art. 20, co. 6 e 7, D. Lgs. 28/ 2010, che “6. All’onere derivante dalla attuazione delle disposizioni del presente articolo [- gli incentivi fiscali-] valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206. 7. Il Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti di imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

Inoltre il Ministero, se dal monitoraggio effettuato sulle uscite dovessero emergere scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui sopra, “… salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento … procede in conformità all’art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamento rilevato …” (art. 20, co. 2, DM 01.08.2023).

In altri termini, nella prospettiva di un successo oltre le previsioni della nuova mediazione, ove le risorse stanziate dovessero non bastare, i benefici non saranno affatto ridotti o ridimensionati, ma lo scoperto verrà compensato con un corrispondente aumento del contributo unificato.  

Il cerchio quindi si chiude: c’è la previsione normativa che potenzia i benefici; ci sono i necessari stanziamenti, le risorse ed i capitoli di spesa; ci sono le norme regolamentari che ne disciplinano l’utilizzo.

E se le risorse non dovessero bastare, c’è già il rimedio pronto. Non resta altro, pertanto, che passare dalle parole ai fatti.

Mediare, cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto, cercare di chiudere il più possibile con l’accordo.

Per poi testare nella concreta prassi dei rapporti fiscali se i nuovi e non pochi incentivi rimarranno nell’area eterea delle buone intenzioni o se si tradurranno invece in uno strumento win- win tra ordinamento ed utenza, utile ad innalzare l’efficienza ed il livello di soddisfazione dei diritti e degli interessi di entrambi.

 Roma, 4 settembre 2023

                                                                      

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