Skip to content Skip to footer

FAQ del Ministero della Giustizia sulle indennità di mediazione

SEZ. D
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
(artt. 13, co. 3 e 4, e 28 e ss., d.m. 150/2023)
AGGIORNATE AL 30 GENNAIO 2025

1) Al momento del deposito della domanda di mediazione, sono dovute le spese di
avvio e le spese di mediazione per il primo incontro?
SI.
La parte istante è tenuta a versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro, al momento del deposito della domanda di mediazione, a prescindere dalla adesione e partecipazione della parte chiamata nonché dall’esito del primo incontro. La parte chiamata deve invece versarle solo in caso di adesione, nel momento in cui aderisce alla procedura.

2) La misura dell’indennità è fissa?
SI.
Considerato che l’art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150 cit. commina la sanzione della cancellazione dell’organismo dal registro in caso di “applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall’articolo 28”, l’OdM è tenuto a pretendere sempre il pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, nella misura prevista
dall’art. 28 cit.

3) Sono conformi all’art. 28 spese di avvio differenziate a seconda del valore
indeterminato basso, medio o alto della lite?
NO.
L’art. 28, co. 4, d.m. 150/2023, per il primo incontro, prevede esclusivamente spese di avvio fisse dell’importo di € 110,00 per tutte le liti di valore indeterminato, senza differenziare tra valore indeterminabile basso, medio o alto, diversamente da quanto dispone il successivo comma 5 per le spese di mediazione. Non è pertanto conforme all’art. 28 la previsione di spese di avvio differenziate a seconda del valore indeterminato basso, medio o alto della lite.

4) Può essere applicata alle mediazioni volontarie e alle mediazioni su clausola
contrattuale o statutaria la riduzione dell’indennità prevista per le mediazioni
obbligatorie e per le mediazioni demandate?
NO.
Gli organismi non possono applicare alle mediazioni volontarie o su clausola contrattuale o statutaria, indennità in misura pari a quelle ridotte previste per le mediazioni obbligatorie e demandate, tenuto conto che l’applicazione di indennità per il primo incontro diverse da quelle previste dall’art. 28 è peraltro contemplata quale causa di cancellazione dal registro (v. art. 36, co. 1, lett. c) del d.m. 150/2023).

5) Le maggiorazioni previste dall’art. 30 del d.m. 150/2023 si applicano prima o dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 del d.m. cit.?
Le maggiorazioni del 10% e del 25% previste dall’art. 30, co. 1 e 2 del d.m. 150/2023 rispettivamente per le ipotesi di conciliazione raggiunta durante il primo incontro e in incontri successivi al primo, vanno applicate, secondo quanto esplicitato dalla norma, sulle spese di mediazione di cui all’allegato A al d.m. cit. o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’art. 28, co. 5 del d.m. cit. Pertanto, le maggiorazioni suddette vanno applicate dopo aver detratto gli importi ex art. 28, co. 5 cit.

6) Le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, nonché le spese di mediazione nella misura fissata dalla tabella di cui all’allegato A al d.m. 150/2023 o di cui alle tabelle approvate dal responsabile del registro, sono derogabili?
NO.
Non sono derogabili le spese di avvio e le indennità del primo incontro di cui all’art.28 d.m. 150/2023. L’art.31, co.6, vieta agli organismi di mediazione pubblici di derogare gli importi minimi previsti dalla tabella. Identico obbligo è posto a carico degli organismi di mediazione privati dall’art.31, co.6 d.m. citato. La ratio di tali norme è quella di evitare che, attraverso un abbassamento delle tariffe di mediazione, gli organismi possano farsi concorrenza in modo sleale, rischiando così di cagionare uno scadimento della qualità del servizio di mediazione. Non sono contemplate eccezioni neppure in ipotesi di liti seriali, considerato peraltro che il nostro ordinamento consente, da un lato, la proposizione di azioni di classe e, dall’altro, la risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo, secondo tariffe molto più vantaggiose, quali quelle previste dall’art. 33 del d.m. cit. Gli importi massimi possono invece essere maggiorati nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, co. 3 per gli organismi pubblici, e dall’art. 32, co. 3 per gli organismi privati, salve le altre maggiorazioni consentite.

Scarica il pdf completo

The post FAQ del Ministero della Giustizia sulle indennità di mediazione first appeared on Mondo ADR.

Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, iscritto al n. 486 del Registro degli Organismi di Mediazione.
Organismo di Conciliazione iscritto all’Elenco degli Organismi ADR-AGCOM con delibera n.3/2023.

Sede Legale

Corso A. Gramsci, 70 B
91025 – Marsala (TP)

Sede di Agrigento

Via Giuseppe Mazzini n°104
92100 – Agrigento

Sede di Palermo (in fase di accredit.)

Via Siracusa n°30
90141 – Palermo

A.C.M. – Arbitrato e conciliazioni Marsala S.r.l. © 2025 | P.IVA 02426040818 | Powered by Clickoso

Privacy & Policy | Procedura di reclamo