La conciliazione in materia di consumo
Cos'è la conciliazione in materia di consumo
La Conciliazione in materia di consumo è un metodo alternativo di composizione delle controversie e trova la sua disciplina, oltre che nel codice del consumo agli artt. 141-141-decies, nella Direttiva 2013/11/UE dell’Unione Europea, quest’ultima, introdotta con lo scopo di offrire procedure veloci, semplici, accessibili e soprattutto economiche in materia di consumo.
Il Servizio di ADR in materia di Consumo dell’Organismo Acm srl offre la possibilità di risolvere controversie di natura commerciale insorte fra consumatori, professionisti e imprese di tutti i Paesi dell’Unione Europea. Proprio in ragione di questa volontà la procedura in materia di consumo è del tutto informale, può svolgersi in presenza o con strumenti telematici e non prevede assistenza legale obbligatoria.
L’Organismo ACM srl – Arbitrato e Conciliazioni Marsala srl ha Conciliatori esperti in materia di consumo inseriti nell’apposito Registro AGCOM e in corso di accreditamento presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il Registro ART e il registro ARERA.
I Conciliatori in Materia di Consumo per operare devono acquisire e mantenere una formazione specifica in materia di Consumo, frequentando i relativi corsi di formazione specialistica in tale materia, che li abilitano alle seguenti attività:
- Gestione dei procedimenti di conciliazione obbligatoria in materia di energia (elettricità e gas) e volontaria relativi al sistema idrico, presso gli Organismi di conciliazione accreditati dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- Gestione dei procedimenti di conciliazione obbligatoria in materia di telefonia, Internet e pay-tv presso gli Organismi di conciliazione accreditati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM.
- Gestione delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 di ART.
La conciliazione per i consumatori, nei casi sopra indicati, è obbligatoria, pertanto il consumatore prima di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per la tutela del diritto leso dovrà necessariamente ricorrere ad uno degli ADR riconosciuti e accreditati dalle Autorità di settore (AGCOM, ARERA, ART, o presso Il Ministero della Giustizia).
Svolgimento del procedimento
In caso di problemi connessi all’acquisto di un prodotto o all’erogazione di un servizio il Consumatore ha la possibilità di inoltrare un reclamo direttamente al Professionista al fine di esporre la problematica e cercare di trovare una possibile soluzione, oppure può rivolgersi ad un organismo di conciliazione.
Si tratta di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi ai requisiti di cui al Titolo II-bis del Cod. del Consumo (art. 141, comma 1, lett. g).
La materia è disciplinata agli artt. 141-141 decies del Codice del Consumo. Le procedure ADR sono state introdotte nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.
Avvio
La procedura ADR si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la segreteria di ACM ed il pagamento delle tariffe dovute come da regolamento.
La domanda può essere formulata tramite il modello scaricabile sul sito www.acmmarsala.it – o una scrittura in carta libera ove siano precisati gli stessi dati richiesti dal suddetto modello – trasmesso per posta elettronica certificata all’indirizzo pec acm2011@legalmail.it, all’indirizzo mail segreteriaacm@gmail.com o consegnato a mano presso la sede legale sita in Marsala nel Corso Antonio Gramsci n°70 B (o presso una sede secondaria di ACM accreditata). Le parti possono depositare domanda congiunta o contestuale. La domanda può essere proposta anche nei confronti di più parti.
La domanda dovrà contenere:
- Copia di un documento di identità in corso di validità della parte istante;
- Copia dell’eventuale reclamo inviato all’Operatore, Gestore o Fornitore del servizio;
- Copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore, Gestore o Fornitore del servizio, se presente;
- Copia dell’eventuale risposta dell’Operatore, Gestore o Fornitore del servizio;
La Segreteria, comunica alla parte invitata, nel più breve tempo possibile, la presa in carico della domanda di avvio della procedura ADR ed il nominativo del Conciliatore incaricato dal Responsabile dell’Organismo, con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, invitandolo a rispondere entro il termine di giorni 20 dal ricevimento di tale comunicazione.-
Se la parte invitata accetta di partecipare, invia la propria adesione e versa contestualmente le somme dovute.
La procedura avrà inizio entro giorni 30 dal ricevimento dell’adesione della parte invitata, nel giorno e all’ora che saranno comunicati alle parti con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione.-
Lo svolgimento degli incontri potrà avvenire in presenza presso la sede dell’Organismo o da remoto con ausilio di strumenti telematici, senza obbligo di formalità di svolgimento.
Non è prevista l’assistenza legale obbligatoria, ma, le Parti ove lo ritengano necessario per una migliore tutela hanno la facoltà di farsi assistere da Avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.
Rifiuto domanda
La domanda di avvio della procedura ADR può essere respinta dalla Segreteria di ACM per uno dei seguenti motivi:
- La controversia appare palesemente futile o temeraria;
- La controversia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organismo di Conciliazione o da un Organo Giurisdizionale;
- Il valore della controversia è inferiore ad €.25,00;
- E’ trascorso oltre un anno dalla presentazione del reclamo del Consumatore al Professionista;
- Il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all’efficacia e funzionamento di ACM.
Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, ACM non sia in grado di prendere in considerazione una controversia che gli è stata presentata, fornirà alla parte o ad entrambe le parti una comunicazione motivata delle ragioni della sua decisione entro 20 giorni dal ricevimento della domanda e/o adesione.
Durata
La procedura è veloce e avrà una durata massima di 90 giorni dal ricevimento del fascicolo completo della domanda d’avvio; tale termine, se necessario, in caso di controversie particolarmente complesse potrà essere prorogato, una sola volta, di ulteriori 90 giorni; le Parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura (art. 141-quater, comma 3, lett. E)
Conclusione
La procedura ADR si conclude in ognuna delle seguenti ipotesi:
- Qualora la parte invitata rifiuti espressamente di aderire;
- Trascorsi 20 giorni dalla comunicazione di invito ad aderire alla procedura senza che l’adesione sia pervenuta alla Segreteria;
- In qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire la procedura ADR;
- Quando sia trascorso invano il termine massimo di 90 giorni di durata del procedimento, eventualmente prorogato;
- Quando venga raggiunto un accordo tra le parti;
- Quando il Conciliatore non ritiene utile proseguire la procedura.
Se è raggiunto un accordo, il Conciliatore forma processo verbale al quale è allegato l’accordo medesimo. Se la conciliazione non riesce, il Conciliatore forma processo verbale con l’indicazione dell’eventuale indicazione della proposta formulata.
Il verbale redatto dal Conciliatore non dovrà contenere alcun riferimento a dichiarazioni delle parti, se non dietro loro concorde richiesta.
L’eventuale accordo conciliativo raggiunto dalle parti, a seguito dell’azione facilitatrice del Conciliatore o tramite recepimento di una proposta di soluzione conciliativa dallo stesso formulata, riportante la sottoscrizione delle parti, ha valore di contratto tra le parti.
Requisiti conciliatore
L’Organismo ACM srl dispone di Mediatori esperti in materia di Consumo incaricati della risoluzione delle controversie in possesso di requisiti di formazione adeguata e specifica, in base a quanto previsto dalle singole autorità competenti (art. 141-bis, comma 4, lett. a), e rispetta gli obblighi di trasparenza, imparzialità ed equità nei confronti delle parti del procedimento e dei consumatori in generale, informando le Parti, attraverso le relazioni annuali, circa le modalità della procedura, i tipi di controversie, le norme che regolano la presentazione dei reclami, i criteri che guidano l’adozione delle decisioni ecc. (art. 141 bis).
La qualità della procedura è garantita dal rispetto della normativa ADR in materia di Consumo contenuta nella direttiva e dall’attività di monitoraggio sull’attività degli Organismi iscritti svolta dall’Autorità competente Il ricorso ad una procedura ADR non pregiudica la possibilità, per il Consumatore e il Professionista, di adire l’Autorità giudiziaria (art. 141, comma 10).