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Tariffe

tariffe

Indennità di primo incontro

Ai sensi dell’art. 28 del D. M. n. 150/2023, ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione.

Le spese di avvio e le spese di primo incontro, dovute da ciascun centro di interessi, sono le seguenti:

Tali importi sono dovuti da ciascun centro di interessi, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.

Spese vive:

  • Servizio di notifica:
    – gratuito per le convocazioni a mezzo pec;
    – €. 10,00 (+ IVA = €.12,20) per ciascuna parte convocata, in caso raccomandata a/r;
  • Servizio di firma digitale e conservazione a norma (per le mediazioni svolte in modalità telematica): €.5,00 (+ IVA = €.6,10) per ogni firma apposta.

Il versamento dovrà essere eseguito per cassa presso la Segreteria ovvero con bonifico intestato a:
ARBITRATO E CONCILIAZIONI MARSALA presso Banca Monte dei Paschi di Siena.
IBAN: IT 56 U 01030 25900 000000796936
BIC: PASCITM1TP9

È obbligatorio indicare nella causale il numero di protocollo (se già in possesso) o il nominativo delle parti.
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.
L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.

La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata, senza diritto di rimborso di quanto già versato, in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

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Ulteriori spese di mediazione

Esempio:

  • Scaglione: da €.25.000,01 a €. 50.000,00;
  • Mediazione obbligatoria: tariffe ministeriali ridotte di 1/5;
  • Indennità di primo incontro: €. 190,32 (IVA inclusa), così calcolati:
    – Spese di avvio: €. 60,00 (+ IVA = €.73,20)
    – Spese di mediazione: + €. 96,00 (+ IVA = €.117,12)
    = €. 156,00 (+ IVA = €.190,32)
  • Ulteriori spese di mediazione: €.480,00 (+ IVA = €.585,60), così calcolate:
    – Tariffa ministeriale: €. 576,00 (+ IVA = €.702,72)
    – Spese di mediazione (versate al primo incontro): – €. 96,00 (+ IVA = €.117,12)
    = €. 480,00 (+ IVA = €.585,60)

In particolare:

  • Nel caso di esito positivo del primo incontro le ulteriori spese vengono maggiorate del 10%: €.528,00 (+ IVA = €.644,16);
  • Nel caso di esito negativo oltre il primo incontro saranno dovute le sole ulteriori spese: €.480,00 (+ IVA = €.585,60);
  • Nel caso di esito positivo oltre il primo incontro le ulteriori spese vengono maggiorate del 25%: €.600,00 (+ IVA = €.732,00).

Di seguito troverai le ulteriori spese di mediazione già calcolate.

Quando il primo incontro si conclude senza l’accordo le “ulteriori spese di mediazione” non sono dovute.
In caso di raggiungimento dell’accordo in incontri successivi al primo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti;
b) complessità della questione affrontata.

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Determinazione del valore della lite

Ai sensi dell’art. 29 del D.M. n.150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

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Agevolazioni fiscali

Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Un credito d’imposta fino a €.600,00, per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
Un credito d’imposta fino a €.518,00, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.

Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, iscritto al n. 486 del Registro degli Organismi di Mediazione.
Organismo di Conciliazione iscritto all’Elenco degli Organismi ADR-AGCOM con delibera n.3/2023.

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Corso A. Gramsci, 70 B
91025 – Marsala (TP)

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